Capo V
Art. 23
Controlli preventivi all'utilizzo dei veicoli autorizzati
In vigore dal 26 giu 2019
1. Prima che un'impresa ferroviaria utilizzi un veicolo nell'area d'uso specificata nella sua autorizzazione di immissione sul mercato, essa verifica che:
a) il veicolo sia stato autorizzato all'immissione sul mercato a norma dell' e sia registrato;
b) il veicolo sia compatibile con la tratta, sulla base del registro dell'infrastruttura, delle pertinenti STI o, qualora tale registro non esista o sia incompleto, di ogni informazione pertinente che il gestore dell'infrastruttura deve fornire gratuitamente entro quindici giorni, salvo che il gestore dell'infrastruttura e l'impresa ferroviaria concordino un diverso termine, comunque non superiore a trenta giorni;
c) il veicolo sia adeguatamente integrato nella composizione del treno in cui è previsto faccia esercizio, tenendo conto del sistema di gestione della sicurezza di cui al decreto legislativo Sicurezza ferroviaria e della STI concernente l'esercizio e la gestione del traffico.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'impresa ferroviaria può concordare con il gestore dell'infrastruttura lo svolgimento a proprio carico di prove in linea o in laboratorio. Il gestore dell'infrastruttura, in collaborazione con il richiedente, si adopera affinché le eventuali prove siano effettuate entro tre mesi dalla ricezione della domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-23