Capo VI

Art. 32

Personale degli organismi di valutazione della conformità

In vigore dal 26 giu 2019
1. Il personale responsabile dell'esecuzione delle attività di valutazione della conformità possiede le seguenti competenze: a) una formazione tecnica e professionale comprovata che includa tutte le attività di valutazione della conformità per cui l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato; b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue ed un'adeguata autorevolezza per eseguire tali valutazioni; c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali, delle norme armonizzate applicabili e delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione europea; d) la capacità di elaborare certificati, registrazioni e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni di conformità sono state eseguite. 2. La retribuzione dei dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite nè dai risultati di tali valutazioni.
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