Capo VI

Art. 38

Modifica della notifica e contestazione della competenza degli organismi

In vigore dal 26 giu 2019
1. Se l'Autorità di notifica ha accertato o è stata informata dall'Ente unico nazionale di accreditamento italiano o da ANSFISA che un organismo notificato non soddisfa più le prescrizioni di cui agli articoli da 30 a 32, o non adempie ai suoi obblighi, essa limita, sospende o revoca la notifica, in funzione della gravità dell'inosservanza delle prescrizioni o dell'inadempimento degli obblighi e ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. 2. In caso di limitazione, sospensione o revoca della notifica, oppure di cessazione dell'attività dell'organismo notificato, l'Autorità di notifica prende le misure appropriate per garantire che i procedimenti di tale organismo siano svolti da un altro organismo notificato e siano accessibili, su richiesta, all'Ente unico nazionale di accreditamento italiano e al Ministero dello sviluppo economico in qualità di autorità di vigilanza sul mercato. 3. L'Autorità di notifica, su richiesta, fornisce alla Commissione europea le informazioni alla base della notifica o del mantenimento della competenza di un organismo, in tutti i casi in cui la Commissione esprima riserve sulla competenza dell'organismo notificato o circa l'ottemperanza alle prescrizioni e responsabilità che incombono su di esso ai sensi del presente decreto. Qualora la Commissione accerti che l'organismo notificato non soddisfa le prescrizioni relative alla propria notifica, l'Autorità di notifica adotta le misure correttive indicate dalla Commissione, inclusa la revoca della notifica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-38

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