Capo VII
Art. 43
Sistema di numerazione dei veicoli
In vigore dal 26 giu 2019
1. Al momento della registrazione, l'ANSFISA attribuisce ad ogni veicolo un numero europeo del veicolo (European Vehicle Number - EVN) con il quale lo stesso è contrassegnato.
2. Ad ogni veicolo è attribuito un unico EVN, salvo disposizione contraria delle misure di cui all', comma 2, della direttiva (UE) 2016/797, conformemente alla pertinente STI.
3. In deroga al comma 1, nel caso di veicoli utilizzati o destinati ad essere utilizzati da o verso paesi terzi il cui scartamento è diverso da quello della rete ferroviaria principale dell'Unione europea, l'ANSFISA può accettare veicoli chiaramente identificati in base a un sistema di codifica diverso.
4. Il richiedente la prima autorizzazione è responsabile di apporre sul veicolo il corrispondente EVN e l'utilizzatore del veicolo è responsabile del mantenimento dell'EVN in condizioni di visibilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-43