Capo VII
Art. 43
43 / 51Sistema di numerazione dei veicoli
In vigore dal 26 giu 2019
1. Al momento della registrazione, l'ANSFISA attribuisce ad ogni veicolo un numero europeo del veicolo (European Vehicle Number - EVN) con il quale lo stesso è contrassegnato.
2. Ad ogni veicolo è attribuito un unico EVN, salvo disposizione contraria delle misure di cui all', comma 2, della direttiva (UE) 2016/797, conformemente alla pertinente STI.
3. In deroga al comma 1, nel caso di veicoli utilizzati o destinati ad essere utilizzati da o verso paesi terzi il cui scartamento è diverso da quello della rete ferroviaria principale dell'Unione europea, l'ANSFISA può accettare veicoli chiaramente identificati in base a un sistema di codifica diverso.
4. Il richiedente la prima autorizzazione è responsabile di apporre sul veicolo il corrispondente EVN e l'utilizzatore del veicolo è responsabile del mantenimento dell'EVN in condizioni di visibilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-43