Art. 43 · Sistema di numerazione dei veicoli
Capo VII

Art. 43

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Sistema di numerazione dei veicoli

In vigore dal 26 giu 2019
1. Al momento della registrazione, l'ANSFISA attribuisce ad ogni veicolo un numero europeo del veicolo (European Vehicle Number - EVN) con il quale lo stesso è contrassegnato. 2. Ad ogni veicolo è attribuito un unico EVN, salvo disposizione contraria delle misure di cui all', comma 2, della direttiva (UE) 2016/797, conformemente alla pertinente STI. 3. In deroga al comma 1, nel caso di veicoli utilizzati o destinati ad essere utilizzati da o verso paesi terzi il cui scartamento è diverso da quello della rete ferroviaria principale dell'Unione europea, l'ANSFISA può accettare veicoli chiaramente identificati in base a un sistema di codifica diverso. 4. Il richiedente la prima autorizzazione è responsabile di apporre sul veicolo il corrispondente EVN e l'utilizzatore del veicolo è responsabile del mantenimento dell'EVN in condizioni di visibilità.
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