Capo VII

Art. 44

Registri dei veicoli

In vigore dal 26 giu 2019
1. Fino al momento della piena operatività del registro europeo dei veicoli (European Vehicle Register - EVR) di cui all', paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, l'ANSFISA alimenta il registro nazionale dei veicoli. Tale registro è conforme alle specifiche comuni definite dagli atti di esecuzione di cui all', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797 ed è adeguatamente aggiornato. Il registro è accessibile alle autorità nazionali preposte alla sicurezza e agli organismi investigativi designati a norma degli della direttiva (UE) 2016/798, nonché, per qualsiasi richiesta legittima, agli organismi di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE, all'ERA, alle imprese ferroviarie, ai gestori delle infrastrutture e alle persone od organizzazioni che registrano veicoli o che figurano nel registro. 2. Il registro nazionale dei veicoli contiene almeno i seguenti elementi: a) l'EVN; b) gli estremi della dichiarazione «CE» di verifica e dell'organismo che l'ha rilasciata; c) gli estremi del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all' della direttiva (UE) 2016/797; d) le generalità del proprietario del veicolo e del suo detentore; e) le restrizioni di esercizio del veicolo; f) gli estremi del soggetto responsabile della manutenzione (ECM). 3. Fino a quando i registri nazionali dei veicoli degli Stati membri non sono collegati in conformità della specifica di cui all', paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/797, l'ANSFISA aggiorna il registro nazionale, limitatamente ai dati che la riguardano, inserendovi le modifiche apportate da un altro Stato membro al proprio registro. 4. Il detentore comunica immediatamente qualsiasi modifica dei dati trascritti nel registro nazionale dei veicoli, la rottamazione del veicolo o la decisione di rinunciare alla registrazione dello stesso. 5. Nel caso di veicoli autorizzati per la prima volta in un paese terzo e successivamente impiegati nel territorio italiano, l'ANSFISA assicura che i dati sul veicolo, inclusi almeno i dati relativi al detentore del veicolo interessato, al soggetto responsabile della sua manutenzione e le restrizioni relative all'esercizio del veicolo, possano essere rintracciabili tramite il registro nazionale dei veicoli o siano altrimenti resi disponibili in formato facilmente leggibile, senza indugio e secondo i medesimi principi non discriminatori che si applicano a dati analoghi provenienti dal registro dei veicoli.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-05-14;57#art-44

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