Capo VI

Art. 40

Obbligo degli organismi notificati di fornire informazioni

In vigore dal 26 giu 2019
1. Gli organismi notificati informano l'Autorità di notifica e l'Ente unico nazionale di accreditamento italiano: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca di un certificato; b) di qualunque circostanza che incida sull'ambito della notifica e sulle condizioni per la notifica stessa; c) di eventuali richieste di informazioni che ha ricevuto dal Ministero dello sviluppo economico in qualità di autorità di vigilanza del mercato in relazione ad attività di valutazione della conformità; d) su richiesta, in relazione ad attività di valutazione della conformità eseguite nell'ambito della notifica e di qualsiasi altra attività svolta, incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2. L'ANSFISA e le eventuali competenti autorità nazionali interessate degli Sati membri preposte alla sicurezza sono informate di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o revoca del certificato di cui al comma 1, lettera a). 3. Gli organismi notificati forniscono le pertinenti informazioni sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi della valutazione della conformità agli altri organismi notificati ai sensi della direttiva (UE) 2016/797, che svolgono analoghe attività di valutazione della conformità sugli stessi prodotti. 4. Gli organismi notificati forniscono all'ERA i certificati «CE» di verifica dei sottosistemi, i certificati «CE» di conformità dei componenti di interoperabilità ed i certificati «CE» di idoneità all'impiego dei componenti di interoperabilità.
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Obbligo degli organismi notificati di fornire informazioni (Art. 40 Attuazione della direttiva 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea (rifusione).) — Testo vigente | Portale Normativo