Art. 27

Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 180 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) se l'opposizione è basata su una domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, fino alla protezione;»; 2) dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: «e-ter) se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene definitiva;»; b) al comma 3, la parola «f)» è sostituita dalla seguente: «e-bis)»; c) il comma 3-bis è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15#art-27

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Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Art. 27 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.) — Testo vigente | Portale Normativo