Art. 25

Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 177 del codice della proprietà industriale, al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti: «d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine ovvero da una indicazione geografica; d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15#art-25

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Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Art. 25 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.) — Testo vigente | Portale Normativo