Art. 28

Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all'articolo 181 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 181 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo la lettera a), sono inserite le seguenti: «a-bis) la domanda di protezione della denominazione di origine o della indicazione geografica sulla quale si fonda l'opposizione è ritirata o rigettata; a-ter) la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta sulla quale si fonda l'opposizione è cancellata;»; 2) dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: «e-bis) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è stata limitata cancellando i prodotti o servizi contro cui è stata fatta opposizione; e-ter) è venuto meno l'interesse ad agire.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15#art-28

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