Art. 23

Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 170 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), dopo le parole «marchi collettivi» sono inserite le seguenti: «o l'articolo 11-bis quando si tratta di marchi di certificazione» e le parole «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies)»; b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-bis. L'esame delle modifiche al regolamento d'uso di marchi collettivi o di marchi di certificazione è rivolto ad accertare se possono trovare applicazione le disposizioni previste rispettivamente all' e all'articolo 11-bis. Le modifiche del regolamento d'uso acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di iscrizione di tali modifiche nel registro. 2-ter. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta: a) un'opposizione ad una domanda di registrazione di marchio dell'Unione europea; b) un'azione di revoca di una registrazione dell'Unione europea; c) un'istanza di decadenza o nullità ad una domanda di marchio dell'Unione europea; d) un'azione di decadenza di una registrazione dell'Unione europea.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15#art-23

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Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Art. 23 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.) — Testo vigente | Portale Normativo