Art. 11

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all' del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All' del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Nel caso di marchi collettivi o di certificazione, i requisiti di cui al comma 1 sono soddisfatti quando l'uso effettivo è effettuato da un soggetto legittimato all'uso.»; b) al comma 2, dopo le parole «in forma modificata» sono inserite le seguenti: «ancorchè non registrata,» e dopo le parole «loro confezioni» sono inserite le seguenti: «o imballaggi».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15#art-11

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Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Art. 11 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa nonche' per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario.) — Testo vigente | Portale Normativo