Art. 10
Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all' del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30
1. All' del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), la parola «e» è sostituita dalla seguente: «o» e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, qualora si tratti di una persona fisica»;
b) al comma 1, alla lettera b), le parole «indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca» sono sostituite dalle seguenti: «segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca»;
c) al comma 1, alla lettera c), le parole «se esso» sono sostituite dalle seguenti: «per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso del marchio».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15#art-10