Art. 12

Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all' del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All' del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alla lettera b), dopo le parole «9, 10,» sono inserite le seguenti: «11, 11-bis,»; b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso di contrasto con le disposizioni in materia di marchi collettivi di cui all', commi 1 e 2, o di marchi di certificazione di cui all'articolo 11-bis, commi 1 e 2, la nullità non può essere dichiarata qualora il titolare del marchio si conformi a dette disposizioni modificando il regolamento d'uso ai sensi degli ed 11-bis, comma 2.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15#art-12

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