Art. 15

Inserimento dell'articolo 122-bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 23 mar 2019
Inserimento dell'articolo 122-bis nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. Dopo l'articolo 122 del codice della proprietà industriale, è inserito il seguente: «Art. 122-bis (Legittimazione all'azione di contraffazione del licenziatario). - 1. Fatte salve le clausole del contratto di licenza, il licenziatario può avviare un'azione per contraffazione di un marchio d'impresa soltanto con il consenso del titolare del medesimo. Il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare una siffatta azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvia un'azione per contraffazione entro termini appropriati. 2. Il licenziatario può intervenire nell'azione per contraffazione avviata dal titolare del marchio per ottenere il risarcimento del danno da lui subito. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano ai soggetti abilitati all'uso di marchi collettivi, di cui all'.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15#art-15

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