Art. 32

Modifiche all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all'articolo 227 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 227, del codice della proprietà industriale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro i dodici mesi precedenti l'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso». c) dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis. Se la domanda di rinnovazione del marchio o le relative tasse pagate si riferiscono soltanto a una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, questa è rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi, fatto salvo quanto previsto all'articolo 230. Qualora le tasse versate non siano sufficienti per tutte le classi di prodotti e servizi per le quali viene richiesto il rinnovo, la registrazione viene rinnovata se risulta chiaramente quali sono le classi cui si riferisce l'importo versato. In mancanza di altri criteri, l'Ufficio prende in considerazione le classi nell'ordine di classificazione.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15#art-32

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