Art. 27 · Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Art. 27

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Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

In vigore dal 23 mar 2019
Modifiche all'articolo 180 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 1. All'articolo 180 del codice della proprietà industriale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) se l'opposizione è basata su una domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, fino alla protezione;»; 2) dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente: «e-ter) se è pendente un procedimento di cancellazione della denominazione di origine protetta ovvero della indicazione geografica protetta, fino al termine in cui la decisione della Commissione europea diviene definitiva;»; b) al comma 3, la parola «f)» è sostituita dalla seguente: «e-bis)»; c) il comma 3-bis è abrogato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-02-20;15#art-27