Titolo III
Art. 20
Prodotti non destinati al consumatore
In vigore dal 9 mag 2018
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all', paragrafo 8, del regolamento, i prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all', paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all', quando obbligatoria.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purchè agli stessi riferiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231#art-20