Titolo IV

Art. 25

Clausola di mutuo riconoscimento

In vigore dal 9 mag 2018
1. Fatta salva l'applicazione della vigente normativa dell'Unione europea, le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia nè ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformità alle disposizioni del regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231#art-25

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