Capo II

Art. 24

Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività di cui all'articolo 20 del presente decreto

In vigore dal 9 mag 2018
1. L'operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalità di apposizione delle stesse previste dall' è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231#art-24

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