Titolo IV

Art. 29

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 9 mag 2018
1. Le amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231#art-29

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