Titolo IV
Art. 30
Abrogazioni
In vigore dal 9 mag 2018
1. È abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. Il richiamo agli del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito rispettivamente agli del presente decreto. I richiami all' del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, contenuti nelle vigenti disposizioni, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del presente decreto.
2. Sono altresì abrogati:
a) l' del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;
b) il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
3. Alla legge 3 maggio 1989 n. 169, sono soppressi:
a) l', comma 3, ultimo periodo;
b) l', comma 1, lettera a), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento»;
c) l', comma 1, lettera b), limitatamente alle parole: «, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231#art-30