Titolo III

Art. 17

Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011

In vigore dal 9 mag 2018
1. Il presente articolo concerne l'indicazione che consente di identificare il lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare. 2. Per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche. 3. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza. 4. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell'Unione europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura. 5. Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi. 6. Per i prodotti alimentari non preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita. 7. L'indicazione del lotto non è richiesta: a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese; b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale; c) per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi: 1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio; 2) avviati verso organizzazioni di produttori; 3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione; d) per i prodotti alimentari non preimballati di cui all'articolo 44 del regolamento; e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm².
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231#art-17

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