Titolo III

Art. 18

Distributori automatici

In vigore dal 9 mag 2018
1. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto. 2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo