Titolo III
Art. 18
Distributori automatici
In vigore dal 9 mag 2018
1. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231#art-18