Capo III

Art. 8

Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2, e all'allegato VI del regolamento

In vigore dal 29 mag 2026
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell'alimento in violazione delle disposizioni di cui all', paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 32.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 32.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 100.000 euro. 2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. 3. La violazione delle disposizioni di cui all', paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 8.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 8.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 25.000 euro. 4. La violazione delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la accompagnano di cui all'allegato VI del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 16.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 16.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 50.000 euro. 5. Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al soggetto responsabile che viola l', paragrafo 2, del regolamento in materia di denominazione e designazione degli ingredienti.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231#art-8

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