Capo III

Art. 11

Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'allegato VIII del regolamento e in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 e all'allegato IX del regolamento

In vigore dal 9 mag 2018
1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all' ed all'allegato VIII del regolamento, nonché la violazione delle disposizioni relative all'indicazione della quantità netta di cui all' ed all'allegato IX del medesimo regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231#art-11

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