Titolo II

Art. 4

Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento

In vigore dal 9 mag 2018
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile di cui all', paragrafo 3, del regolamento, il quale, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo paragrafo 3, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento in violazione delle disposizioni di cui all', paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell', paragrafo 6, del regolamento, non assicura che le informazioni sugli alimenti non preimballati siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all', paragrafo 7, primo comma, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. La medesima sanzione si applica per le violazioni delle disposizioni di cui all', paragrafo 7, secondo comma, del regolamento, nel caso in cui le indicazioni obbligatorie di cui all', paragrafo 7, primo comma, siano state riportate solo sul documento commerciale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231#art-4

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