Titolo I
Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 9 mag 2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l';
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l';
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione e, in particolare, gli ;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Vista la direttiva n. 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
Visto il considerando n. 52 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, con il quale si afferma che «Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.»;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 145, recante disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell' della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015;
Visto l'articolo 44, paragrafo 3, del predetto regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011, ai sensi del quale gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, relativamente agli alimenti non preimballati, il testo delle disposizioni che prevedono la fornitura di indicazioni non obbligatorie in base al citato regolamento e i mezzi con i quali dette indicazioni e loro elementi devono essere fornite;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2017;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 ottobre 2017;
Acquisiti i pareri delle Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Campo di applicazione
1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito denominato «regolamento», fatta salva la disciplina sanzionatoria prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206.
2. Il presente decreto reca, altresì, disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, nonché la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle predette disposizioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231#art-1