Titolo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 9 mag 2018
1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all' del regolamento e, inoltre, si intende per «soggetto responsabile» l'operatore del settore alimentare di cui all', paragrafo 1, del regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione; è, altresì, individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;231#art-2

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