Art. 8
Obblighi per gli esercenti cinematografici
In vigore dal 12 gen 2018
1. Se le opere sono state classificate come vietate ai minori, l'esercente della sala cinematografica in cui l'opera è proiettata provvede a impedire che i minori di 14 o di 18 anni accedano al locale, fatti salvi i casi, di cui all', comma 3, in cui gli stessi siano accompagnati dal genitore o dalla persona che esercita la responsabilità genitoriale.
2. È vietato abbinare a opere alla cui proiezione possono assistere i minori opere di qualsiasi genere o materiali pubblicitari o rappresentazioni di opere di futura programmazione la cui visione sia vietata ai minori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;203#art-8