Art. 12

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 12 gen 2018
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili al legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;203#art-12

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