Art. 9

Accertamento dell'illecito amministrativo e sanzioni

In vigore dal 12 gen 2018
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 668 del codice penale, in caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente decreto, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro, nel caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all', commi 1 e 2, primo periodo, all', all' e all'; b) da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro, nel caso di inosservanza di ciascuno degli obblighi di cui all'. 2. Nei casi di maggiore gravità o nei casi di reiterata violazione degli ed 8 del presente decreto all'esercente la sala cinematografica si applica anche la sanzione accessoria della chiusura del locale per un periodo non superiore a sessanta giorni. 3. Alle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16. 4. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 è trasmesso senza ritardo dalla Prefettura alla DG Cinema, che ne cura la pubblicazione per estratto nel proprio sito internet. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, sono menzionati l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La DG Cinema, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;203#art-9

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