Art. 5
Edizioni originali e opere proiettate in festival cinematografici
In vigore dal 12 gen 2018
1. Le edizioni originali di opere cinematografiche straniere sono presentate alla Commissione congiuntamente con l'edizione doppiata o l'edizione originale sottotitolata in italiano, corredate da una dichiarazione dell'operatore del settore cinematografico, che ne attesti la conformità all'originale.
2. Per le opere proiettate esclusivamente durante festival cinematografici, la classificazione di cui all', comma 2, è assegnata dai legali rappresentanti dell'ente che organizza la manifestazione, senza necessità di presentare le predette opere alla Commissione per la verifica. Per la classificazione delle opere di cui al precedente periodo ai fini della successiva uscita in sala, si applicano le disposizioni di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;203#art-5