Art. 2
Classificazione delle opere cinematografiche
In vigore dal 28 dic 2024
1. La classificazione delle opere cinematografiche è finalizzata ad assicurare il giusto e equilibrato bilanciamento tra la tutela dei minori e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica.
2. La classificazione è proporzionata alle esigenze della protezione dell'infanzia e della tutela dei minori, con particolare riguardo alla sensibilità e allo sviluppo della personalità propri di ciascuna fascia d'età e al rispetto della dignità umana. A tal fine, le opere cinematografiche sono classificabili, in base al pubblico di destinazione, nel modo seguente:
a) opere per tutti;
b) opere non adatte ai minori di anni 6;
b-bis) opere non adatte ai minori di anni 10;
c) opere vietate ai minori di anni 14;
d) opere vietate ai minori di anni 18.
3. Per le opere di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il minore non può assistere agli spettacoli di opere cinematografiche per cui non ha conseguito l'età prevista per la visione, salvo che non sia accompagnato da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale e abbia compiuto almeno, rispettivamente, 12 e 16 anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;203#art-2