Art. 11
Disposizioni transitorie
In vigore dal 12 gen 2018
1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. Fino all'approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione, le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, continuano ad esercitare le proprie funzioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;203#art-11