Art. 11

Disposizioni transitorie

In vigore dal 12 gen 2018
1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo nomina la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Fino all'approvazione del regolamento di funzionamento della Commissione, le Commissioni per la revisione cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, continuano ad esercitare le proprie funzioni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-07;203#art-11

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Disposizioni transitorie (Art. 11 Riforma delle diposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della legge 14 novembre 2016, n. 220.) — Testo vigente | Portale Normativo