Capo XI

Art. 30 septies

Ulteriori disposizioni

In vigore dal 1 mag 2025
1. Ai magistrati onorari di cui al presente capo si applicano gli , comma 5, 22 e, per i soli magistrati che non hanno esercitato l'opzione per il regime di cui all', comma 6, anche l'. 2. L'incarico dei magistrati onorari confermati ai sensi dell' può essere temporaneamente sospeso, a domanda e senza diritto ad alcun trattamento economico, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione favorevole della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all' del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per consentire lo svolgimento di attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-30-septies

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