Capo XI

Art. 30 bis

Destinazione in supplenza dei magistrati onorari confermati

In vigore dal 1 mag 2025
1. Ad eccezione dei procedimenti esclusi ai sensi dell', commi 4, lettere a), c) e d), e 5, lettere b), c) e d), nei casi di assenza o impedimento temporaneo dei magistrati professionali, i giudici onorari di tribunale confermati possono essere destinati, ove sussistano eccezionali esigenze di servizio, a compiti di supplenza dei magistrati assenti o impediti, se ciò è previsto nell'ambito delle tabelle organizzative dell'ufficio e se nelle stesse sono predeterminati i criteri per l'individuazione dei giudici onorari da destinare in supplenza. 2. I giudici onorari di tribunale confermati possono essere assegnati, con provvedimento del presidente del tribunale, in supplenza presso un ufficio del giudice di pace del circondario, in caso di assenza, impedimento temporaneo o vacanza di uno o più giudici onorari di pace. 3. L'attività di supplenza di cui ai commi 1 e 2 non può comportare un impegno complessivo superiore a quello previsto dall'. 4. Ai magistrati onorari destinati in supplenza ai sensi dei commi 1 e 2 non è dovuto alcun trattamento economico aggiuntivo o di missione, intendendosi per sede di servizio il circondario del tribunale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-30-bis

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