Capo XI
Art. 30 quinquies
Valutazione di idoneità professionale del magistrato onorario confermato
In vigore dal 1 mag 2025
1. I magistrati onorari confermati sono sottoposti con cadenza quadriennale a valutazione diretta a confermare la permanenza dell'idoneità professionale.
2. Per il fine di cui al comma 1 sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario:
a) un rapporto del capo dell'ufficio sull'attività svolta dal magistrato, nel quale sono indicati i fatti rilevanti per le valutazioni di cui ai commi 3 e 4;
b) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati, estratti a campione in conformità ai criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura;
c) l'autorelazione del magistrato onorario;
d) le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, e ogni altro documento ritenuto utile;
e) l'attestazione rilasciata dalla struttura della rete della formazione decentrata di cui all', comma 3;
f) le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.
3. Almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 2, esprime, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità o non idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura, con onere di motivare il solo giudizio di non idoneità. I giudizi di idoneità non comportano alcun passaggio economico ad un livello retributivo superiore.
4. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 3, quando conferma il giudizio di non idoneità del magistrato onorario confermato dispone, per un biennio, l'assegnazione all'ufficio del processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, con esclusione dell'esercizio di funzioni giurisdizionali. Al termine del biennio il magistrato onorario confermato è sottoposto a nuova valutazione di idoneità professionale, che tiene conto del lavoro svolto nell'ufficio del processo o nell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica, e, in caso di seconda valutazione di non idoneità, è dispensato dal servizio con decreto del Ministro della giustizia.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-30-quinquies