Capo XI

Art. 30 ter

Attività dei magistrati onorari confermati durante il periodo feriale e godimento del periodo feriale

In vigore dal 1 mag 2025
1. I magistrati onorari confermati non prestano attività durante il periodo feriale di cui all' della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; qualora il magistrato onorario sia stato impiegato durante il periodo feriale, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un numero di giorni corrispondente, con l'aggiunta di un numero di giorni pari ai giorni festivi inclusi nel periodo feriale e alle giornate di riposo di cui all' della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Il compenso previsto dagli del presente decreto è corrisposto anche durante il periodo di cui al presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-30-ter

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