Capo XI

Art. 31 quater

Adeguamento del compenso

In vigore dal 1 mag 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi previsti dagli sono adeguati con cadenza triennale nella misura dello 0,98 per cento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-31-quater

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