Capo XI
Art. 31 quater
42 / 46Adeguamento del compenso
In vigore dal 1 mag 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i compensi previsti dagli sono adeguati con cadenza triennale nella misura dello 0,98 per cento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-31-quater