Capo XI
Art. 31 ter
Compenso e regime contributivo dei magistrati confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva
In vigore dal 1 mag 2025
1. Ai magistrati onorari del ruolo ad esaurimento, confermati ai sensi dell' del presente decreto, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, è corrisposto un compenso annuo di euro 25.000, al netto degli oneri riflessi a carico dello Stato, erogato in dodici mensilità.
2. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono iscritti alla Gestione separata di cui all', comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; si applicano per intero le aliquote contributive pensionistiche e aggiuntive previste per i lavoratori parasubordinati e le figure assimilate, anche per i periodi in cui svolgono attività lavorative aggiuntive. I magistrati onorari di cui al comma 1 sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, secondo quanto previsto dall', comma 5, del presente decreto.
3. La ripartizione dell'onere contributivo di cui al comma 2 è stabilita nella misura di un terzo a carico del magistrato onorario e di due terzi a carico del Ministero della giustizia.
4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che hanno titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense mantengono altresì l'iscrizione alla medesima Cassa in relazione ai compensi percepiti per l'esercizio della professione forense.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, i magistrati onorari di cui al comma 1 che svolgono attività lavorative aggiuntive, diverse da quelle indicate al comma 4, mantengono altresì il corrispondente regime contributivo in relazione ai compensi o alle retribuzioni percepiti per quelle attività. In caso di concorrenza delle tutele relative alla maternità o paternità, al congedo parentale, alla degenza ospedaliera e alla malattia, le prestazioni sono richieste all'INPS.
6. Il compenso corrisposto ai sensi del comma 1 è assimilato, ai fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e costituisce base imponibile previdenziale ai fini e per gli effetti del presente articolo.
7. Ai magistrati onorari di cui al comma 1 è riconosciuto il buono pasto nella misura spettante al personale dell'amministrazione giudiziaria, qualora sia superata la durata di sei ore di presenza presso l'ufficio giudiziario.
8. Le giornate o loro frazioni dedicate alle attività di formazione obbligatoria sono computate a ogni effetto, anche economico, come attività giurisdizionali.
9. Ai magistrati di cui al comma 1 è riconosciuto un trattamento per l'esercizio delle funzioni onorarie, da corrispondere in ogni caso di cessazione del rapporto, determinato secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2120 del codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-31-ter