Capo I
Art. 2
Istituzione dell'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica
In vigore dal 15 ago 2017
Istituzione dell'ufficio di collaborazione
del procuratore della Repubblica
1. Sono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate «ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica».
2. L'ufficio di cui al comma 1 si avvale, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-2