Capo II

Art. 4

Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario

In vigore dal 1 gen 2026
1. Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) esercizio dei diritti civili e politici; c) essere di condotta incensurabile; d) idoneità fisica e psichica; e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta; f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge. 2. Non può essere conferito l'incarico a coloro che: a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione; b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali; c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza; d) sono stati collocati in quiescenza; e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto; f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma dell'; o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'. 3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine: a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e); b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato; c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio; d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università; e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all', senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario; f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo; g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche; i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali. 4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine: a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; b) la minore età anagrafica; c) il più elevato voto di laurea.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 30 dicembre 2025, n. 213 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianita'»".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-4

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