Capo III
Art. 9
Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace
In vigore dal 25 gen 2025
1. I giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali.
2. I giudici onorari di pace sono, inoltre, assegnati alla struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo», costituita, a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134, presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.
3. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.
4. Nel corso dei primi due anni dal conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti.
5. Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo può essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui all', la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.
Note all'articolo
- Il D.L. 29 novembre 2024, n. 178, convertito con modificazioni dalla L. 23 gennaio 2025, n. 4 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Per i giudici onorari di pace nominati fino al 31 dicembre 2026, il termine di cui al comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e' ridotto a sei mesi successivi al conferimento dell'incarico".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-9