Capo III

Art. 13

Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace

In vigore dal 15 ago 2017
1. Nei casi di assenza o impedimento temporanei del magistrato professionale, il giudice onorario di pace può essere destinato, in presenza di specifiche esigenze di servizio, a compiti di supplenza, anche nella composizione dei collegi, del magistrato assente o impedito, sebbene non ricorrano le condizioni di cui all', comma 1. L'individuazione del giudice onorario da destinare in supplenza è effettuata con i criteri di cui all', comma 5. In ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato in supplenza per ragioni relative al complessivo carico di lavoro ovvero alle vacanze nell'organico dei giudici professionali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-13

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