Capo II
Art. 4
4 / 46Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario
In vigore dal 1 gen 2026
1. Per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) esercizio dei diritti civili e politici;
c) essere di condotta incensurabile;
d) idoneità fisica e psichica;
e) età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta;
f) laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
g) in caso di partecipazione alla assegnazione di incarichi di magistrato onorario negli uffici aventi sede, rispettivamente, nella Provincia autonoma di Bolzano e nella Regione Valle d'Aosta, conoscenza, rispettivamente, della lingua tedesca e della lingua francese; per la valutazione in ordine al possesso di detto requisito si applicano le vigenti disposizioni di legge.
2. Non può essere conferito l'incarico a coloro che:
a) hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali;
c) hanno subito sanzioni disciplinari superiori alla sanzione più lieve prevista dall'ordinamento di appartenenza;
d) sono stati collocati in quiescenza;
e) hanno svolto per più di quattro anni, anche non consecutivi le funzioni giudiziarie onorarie disciplinate dal presente decreto;
f) non sono stati confermati nell'incarico di magistrato onorario, a norma dell'; o è stata disposta nei loro confronti la revoca dell'incarico, a norma dell'.
3. Costituiscono titolo di preferenza, nell'ordine:
a) l'esercizio pregresso delle funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie, fermo quanto previsto dal comma 2, lettera e);
b) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di avvocato;
c) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, della professione di notaio;
d) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche nelle università;
e) lo svolgimento con esito positivo del tirocinio di cui all', senza che sia intervenuto il conferimento dell'incarico di magistrato onorario;
f) l'esercizio pregresso, per almeno un biennio, delle funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica non inferiore a quella di direttore amministrativo;
g) lo svolgimento, con esito positivo, dello stage presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
h) il conseguimento del dottorato di ricerca in materie giuridiche;
i) l'esercizio, anche pregresso, per almeno un biennio, dell'insegnamento di materie giuridiche negli istituti superiori statali.
4. In caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 prevale, nell'ordine:
a) la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità;
b) la minore età anagrafica;
c) il più elevato voto di laurea.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 30 dicembre 2025, n. 213 (in G.U. 1ª s.s. 31/12/2025, n. 53), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57), limitatamente alle parole «, con il limite massimo di dieci anni di anzianita'»".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-13;116#art-4