Capo II
Art. 42
Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto o di sequestro
In vigore dal 28 lug 2017
Richiesta di ritardare od omettere atti di arresto
o di sequestro
1. Quando si procede per uno dei reati di cui all' della legge 16 marzo 2006, n. 146, può essere emesso, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite, ordine di indagine al fine di chiedere all'autorità di esecuzione che siano omessi o ritardati il provvedimento di arresto, di fermo, di perquisizione o di sequestro probatorio, che si ritiene possano essere eseguiti nel territorio dello Stato di esecuzione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-42