Capo II

Art. 43

Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro

In vigore dal 28 lug 2017
1. Il pubblico ministero emette ordine di indagine, secondo il modello di cui all'allegato A, sezione H 7, del presente decreto, per la necessaria assistenza tecnica all'esecuzione delle operazioni di intercettazione delle conversazioni o comunicazioni o del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici, quando nel territorio di altro Stato membro si trova il dispositivo o il sistema da controllare. 2. L'ordine di indagine contiene: a) l'indicazione dell'autorità giudiziaria che ha disposto l'intercettazione; b) ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che ha in uso il dispositivo o il sistema da controllare; c) la durata delle operazioni di intercettazione; d) i dati tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni di intercettazione; e) i motivi della rilevanza dell'atto. 3. Il pubblico ministero, previo accordo con l'autorità di esecuzione, indica nell'ordine di indagine se l'operazione deve essere eseguita: a) con trasmissione immediata delle telecomunicazioni; b) intercettando, registrando e trasmettendo successivamente il risultato dell'intercettazione. 4. La richiesta può avere ad oggetto la trascrizione, la decodificazione o la decrittazione delle comunicazioni intercettate. In tal caso le spese sono anticipate dallo Stato.
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Richiesta di intercettazione di telecomunicazioni con l'assistenza tecnica dell'autorità giudiziaria di altro Stato membro (Art. 43 Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.) — Testo vigente | Portale Normativo