Capo II
Art. 45
Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni
In vigore dal 28 lug 2017
Richiesta di documentazione inerente
alle telecomunicazioni
1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono trasmettere all'autorità di esecuzione ordine di indagine al fine di ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o telematico nonché l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.
2. L'ordine di indagine contiene i dati tecnici necessari all'individuazione dell'utenza o del sistema informatico, ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che li ha in uso e dell'operatore, se noti, nonché l'indicazione del reato per il quale si procede.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-45