Capo II

Art. 45

Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni

In vigore dal 28 lug 2017
Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni 1. Il pubblico ministero o il giudice che procede possono trasmettere all'autorità di esecuzione ordine di indagine al fine di ottenere i dati esterni relativi al traffico telefonico o telematico nonché l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni. 2. L'ordine di indagine contiene i dati tecnici necessari all'individuazione dell'utenza o del sistema informatico, ogni informazione utile ai fini dell'identificazione della persona che li ha in uso e dell'operatore, se noti, nonché l'indicazione del reato per il quale si procede.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108#art-45

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Richiesta di documentazione inerente alle telecomunicazioni (Art. 45 Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.) — Testo vigente | Portale Normativo